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...PER CHI SENTE, PER CHI VIVE, PER CHI AMA...

Statuto:

Art. 1

Statuto dell'associazione Culturale 'Valori del Rione Madonna del Piano" ( d'ora in avanti Va.Ri.Ma.P.) redatto secondo le disposizioni vigenti ed in particolare del D.L. 4 Dicembre 1997, n " 460 e successive modificazioni. L'associazione culturale "Valori del Rione Madonna del Piano" ha sede in 01020 Bomarzo(VT), Via Madonna del Piano 27

Art. 2

La Va.Ri.Ma.P. non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono I' effettiva partecipazione dei soci alla vita sociale. In particolare l'Associazione si prefigge:

Art. 3

La durata della Va.Ri.Ma.P. viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4

Gli organi sociali sono:

a) Assemblea generale e dei soci;

b) il Presidente;

c) II Consiglio di amministrazione e controllo.

Art. 5

L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutte le categorie dei soci. I suoi compiti sono di approvare le eventuali modifiche dello statuto,partecipare alla vita amministrativa anche mediante l’ indicazione( non vincolante) dei candidati ritenuti più idonei a ricoprire gli organi direttivi dell'associazione e ha il compito di partecipare alla formazione degli indirizzi programmatici del circolo e di proporre iniziative sociali. L'Assemblea generale dei soci verrà convocata a cura del Presidente almeno una volta l'anno mediante notizia affissa nei locali dell' associazione almeno 10 giorni prima al fine di ottenere un resoconto sulle attività svolte dall' associazione e sugli ulteriori atti o fatti ritenuti rilevanti.

Art. 6

Ogni socio ha diritto di voto singolo.
Non sono ammessi voti per delega.

Art. 7

II Presidente, che dura in carica per un triennio rinnovabile, ha il compito di individuare le linee guida delle attività dell' associazione, di vigilare e di intervenire nell'amministrazione della stessa associazione al fine di garantire il normale e regolare perseguimento degli scopi sociali.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione. Il Presidente ha il compito di convocare l 'Assemblea generale dei soci ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque almeno una volta l’anno.
Il Presidente ha potere di nominare e revocare i soci e i membri del Consiglio di Amministrazione e controllo, nonché di dirimere sulle controversie sorte tra i soci, sulla base di decisioni motivate e comunque su richiesta del Consiglio di amministrazione e controllo (ove competente) e/o dell'Assemblea generale dei soci (ove competente).

Art. 8

La Va.Ri.Ma.P. è amministrata da un Consiglio di amministrazione e controllo, composto da uno o più soci; il primo Consiglio è nominato dal Presidente su proposta dei soci Fondatori,e dura in carica fino a revoca proposta dall' Assemblea generale dei soci e ratificata dal Presidente. In assenza dei soci Fondatori la nomina resterà competenza esclusiva del Presidente su proposta dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio ha il compito di compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari o utili secondo l’ indirizzo fornito dal Presidente ed in ossequio allo spirito della presente associazione.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione e controllo ha il compito di portare ad esecuzione i deliberati dell'assemblea dei soci e di porre in essere tutte quelle attività ritenute utili per il perseguimento degli scopi sociali. A tal fine è concesso al consiglio di delegare nel suo seno uno o più membri allo svolgimento di funzioni specifiche. Ogni membro del Consiglio ha il potere di vigilare sull'operato degli altri consiglieri Senza tuttavia recare turbativa nello svolgimento dell' opera altrui.

Art. 10

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è redatto a cura del Consiglio di amministrazione controllo o dei suoi organi delegati.

Art. 11

Possono aderire all' Associazione tutte le persone che ne condividano finalità e scopi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Gli associati posseggo in linea generale parità di diritti e doveri, e si distinguono in :
- soci fondatori;
- soci onorari;
- soci ordinari;
Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell’ associazione. Sono soci onorari le persone od enti che verranno eletti dall'assemblea su proposta dei soci fondatori o del Presidente per meriti morali. Sono soci ordinari le persone che, in regola con i contributi di ammissione, hanno il diritto di partecipare all'erogazione dei servizi ed in generale alle attività svolte dall'associazione. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite; ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 12

Per essere ammesso come socio ordinario bisogna presentare domanda al Presidente dell' associazione e versare la quota di iscrizione stabilita. Sull'ammissione a socio il Presidente, valutate le notizie riportate nella domanda di ammissione se conformi agli scopi dell'associazione, delibera. E’ data facoltà al Presidente di delegare l’ accettazione e la delibera delle domande di ammissione ai membri de1 consiglio di Amministrazione e controllo ovvero a soci fondatori o onorari muniti di apposita delega scritta.

Art. 13

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per decesso;
b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima dello scadere dell'anno;
c) per decadenza nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il socio è stato ammesso;
d) per delibera di esclusione del socio.
Sono considerate cause di esclusione del socio:
- l' indisciplina, l'indegnità da chiunque accertate;
- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi ordinari e straordinari;
viene considerato moroso il socio che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno di un mese l’ uno dall'altro dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti dei contributi sociali ordinari,non vi abbia provveduto. E ' altresì moroso il socio che essendo stato invitato a mettersi in regola con i pagamenti e i contributi straordinari, non vi abbia tempestivamente provveduto.

Art. 14

I contributi si distinguono in ordinarie straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizioni ed annuale d 'esercizio; sono fissati annualmente sono dovuti dai soci fondatori e ordinari. I contributi straordinari sono quelli fissati una tantum. I contributi ordinari sono dovuti al momento dell’ iscrizione ed alla scadenza annuale decorrente dall’ iscrizione. La quota non è trasmissibile inter vivos, mentre lo è mortis causa.

Art. 15

ll patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dal capitale iniziale versato,
b) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone e enti, anche pubblici;
d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall' assemblea che approva il bilancio annuale;
e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Art. 16

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante tufta la vita dell'associazione.

Art. 17

In caso di scioglimento il patrimonio dell'ente verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 18

Lo scioglimento dell' associazione è deliberata dall’ Assemblea generale dei soci.

Art. 19

Ogni controversia fra soci e associazione oppure fra soci, dovrà essere definita per la sua decisione con una decisione congiunta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione che decideranno in via equitativa ed inappellabile. In caso non si addivenga ad una rapida definizione, la controversia sarà definita con la convocazione dell' assemblea dei soci. A decidere per eventuali controversie con i terzi è competente il Foro di Viterbo.

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente Statuto dovrà farsi riferimento alle norme dello Stato in materia. Il presente Statuto si compone di nr. 20 articoli e viene letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori.